CON LA LEGGE DI BILANCIO 2023 (n.197/2022) LA MISURA DEL SUPERBONUS È STATA RICALIBRATA.
L'AGGIORNAMENTO DEFINITIVO DELLA SEGUENTE PAGINA AVVERRÀ A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE FISCALE
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, il loro consolidamento statico o ne riducono il rischio sismico.
SPESE AMMISSIBILI
La detrazione riconosciuta va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di parti importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori di beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Per le spese ammesse, la Legge di Bilancio 2023 prevede le seguenti scadenze e detrazioni:
- Per interventi effettuati da parte di persone fisiche su edifici unifamiliari, spetta una detrazione del 110%, fino al 31 marzo 2023 con la clausola che al 30 settembre 2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 30% dell'intero intervento;
- Per i condomini, l'aliquota rimane pari al 110% qualora:
- l'assemblea abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 con presentazione della Cilas entro il 31 dicembre 2022;
- l'assemblea abbia deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 con presentazione della Cilas entro il 25 novembre 2022;
- la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022.
- Per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, la detrazione resta al 110% qualora:
- la presentazione della Cilas sia avvenuta entro il 25 novembre 2022;
- la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022.
Specifiche condizioni si applicano per:
- edifici appartenenti a Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale;
- edifici appartenenti agli Istituti autonomi case popolari o enti assimilati;
- edifici di Comuni del Centro Italia situati nei crateri dei terremoti.
In tutti gli altri casi, l'aliquota del Superbonus passerà al 90%.
INTERVENTI INCENTIVABILI
Gli interventi ammessi agli incentivi vengono suddivisi in due categorie:
INTERVENTI TRAINANTI:
Interventi ammessi |
Numero u.i. |
Massimali |
|
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda o dell'unità immobiliare |
1 (edificio unifamiliare o indipendente) |
50'000 € |
2 - 8 |
40'000 € / u.i. |
> 8 |
30'000 € / u.i. |
|
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS |
fino a 8 |
20'000 € / u.i. |
> 8 |
15'000 € / u.i. |
|
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o u.i. indipendenti |
- |
30'000 € |
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Interventi antisismici |
cfr. Poster detrazioni 2023 - ENEA |
INTERVENTI TRAINATI: sono interventi ammessi solo congiuntamente ad uno degli interventi della tabella precedente:
- Interventi di efficientamento energetico previsti dal D.L. n°63/2013, quali ad esempio sostituzione serramenti o infissi, installazione schermature solari, sostituzione generatore di calore con pompe di calore o collettori solari (consulta la pagina dedicata per maggiori dettagli);
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistema di accumulo;
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del DPR 917/1986).
MIGLIORAMENTO CLASSE ENERGETICA
Ai fini dell'accesso agli incentivi, nel caso di interventi di isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, deve essere assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o la classe più alta qualora l'edificio ante-operam si collochi nella penultima classe A3. Tale valutazione deve essere effettuata attraverso la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ante-operam e post-operam, rilasciato da un tecnico abilitato. Nel caso di condomini, la valutazione deve essere fatta a livello di intero edificio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate
Portale ENEA sulle detrazioni fiscali
Consulta le FAQ sul Superbonus 110% raccolte dall'ENEA
CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ECOBONUS)
CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (BONUS CASA)
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